bonus facciate

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In ambito di contratto di appalto sottoscritto per la realizzazione di lavori di rifacimento delle facciate di uno stabile condominiale – tramite agevolazione fiscale bonus facciate 90% con relativo sconto in fattura – qualora la ditta appaltatrice risulti inadempiente, il Condominio ha facoltà di domandare il diritto di recesso contrattualmente previsto con condanna della ditta al restituzione delle somme già versate.

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Torino con sentenza 2 ottobre 2023, n. 3756.

 

Contenuto della causa: 

La controversia verte sul recesso da un contratto d’appalto stipulato nel dicembre 2021 per la realizzazione di lavori di rifacimento delle facciate di un edificio condominiale mediante l’agevolazione fiscale c.d. “bonus facciate 90%” e relativo sconto in fattura.

Il Condominio ha avanzato richieste di restituzione di somme corrisposte, risarcimento danni e penalità derivanti dal ritardo nella esecuzione delle opere. 

Parte convenuta non si è costituita, risultando, pertanto, contumace.

 

RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE E CONDOMINIO

 

Decisione del Tribunale: 

Il Tribunale, dopo aver esaminato le argomentazioni del Condominio, ha ritenuto fondata la richiesta di recesso.

La società appaltatrice è stata condannata al pagamento di oltre € 50.000,00 a titolo di restituzione delle somme corrisposte, di oltre € 4.0000,00 per il rimborso dei costi, oltre agli interessi legali ed alle spese di giudizio.

E’ da evidenziare che, nel caso di specie, la richiesta di penalità dal ritardo è stata respinta, in quanto il periodo di ritardo era antecedente alla data di ultimazione dei lavori concordati nel contratto.

Conclusioni: 

La sentenza conferma la legittimità del recesso da parte del Condominio, riconoscendo le richieste di restituzione e rimborso. 

La mancata costituzione della parte convenuta ha giocato a sfavore della stessa, portando alla sua condanna. 

La decisione del Tribunale riflette l’importanza della conformità contrattuale e sottolinea l’obbligo delle parti di rispettare gli accordi stipulati.

Avv. Luca Palmerini

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