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Chat condominiali e privacy: obblighi e rischi per amministratori e condòmini

L’uso di WhatsApp, Telegram e gruppi social nei Condominii è sempre più diffuso per la gestione delle comunicazioni rapide tra condomini e amministratori. Tuttavia, questi strumenti comportano implicazioni importanti in termini di protezione dei dati personali e responsabilità giuridica.

L’Amministratore e il trattamento dei dati nelle chat condominiali

Secondo il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”), l’invio di messaggi che identificano i condòmini, riportano problematiche private o condividono documenti condominiali rappresenta un vero e proprio trattamento di dati personali. L’amministratore, in qualità di responsabile del trattamento per conto del condominio, deve rispettare i principi di liceità, trasparenza, minimizzazione e sicurezza previsti dall’articolo 5 del GDPR

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Consenso e adesione alle chat condominiali

L’inserimento in un gruppo di messaggistica non può essere automatico: è necessario il consenso esplicito del condomino, previa informativa dettagliata conforme all’articolo 13 GDPR. Se, inoltre, vengono utilizzati fornitori esterni per backup o altre operazioni sui dati, l’amministratore deve verificarne la conformità all’articolo 28 GDPR.

Limiti legali delle chat: quando non possono sostituire le comunicazioni ufficiali

Le chat non possono sostituire gli strumenti di comunicazione ufficiali previsti dal Codice civile. Secondo la recente sentenza n. 269/2025 del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, le convocazioni assembleari devono avvenire secondo le forme previste dall’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile. Inoltre, la Cassazione (ordinanza 29203/2024) ha stabilito che l’uso di espressioni offensive nelle chat può configurare illecito civile.

Cosa non scrivere nelle chat condominiali

È vietato condividere informazioni su morosità, dati sanitari, disabilità o altre situazioni personali senza una finalità legittima. La divulgazione di tali dati senza consenso viola il principio di minimizzazione del GDPR.

Sicurezza delle comunicazioni e gestione degli accessi

Le chat condominiali non garantiscono la riservatezza: i numeri di telefono, le immagini profilo e i messaggi sono accessibili a tutti i membri del gruppo. L’amministratore deve quindi adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire il data breach, come previsto dall’articolo 32 GDPR e dall’articolo 132-ter del Codice Privacy.

Diritto alla revoca del consenso e cancellazione dei dati

I condòmini possono richiedere in qualsiasi momento la rimozione dal gruppo e la cancellazione dei propri dati, esercitando i diritti previsti dagli articoli 17 e 18 GDPR. L’amministratore deve garantire che i dati dell’utente non siano più accessibili o riutilizzati.

Conclusione: Le chat condominiali possono essere utili, ma vanno gestite con attenzione per evitare violazioni della privacy e illeciti civili. L’amministratore ha l’obbligo di garantire la conformità al GDPR e l’uso corretto di questi strumenti, evitando comunicazioni improprie e rischi legali.

Avv. Luca Palmerini

 

 

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