SINISTRO STRADALE: NO CONCORSO DI COLPA SE INVADI LA CORSIA OPPOSTA
Secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez.VI Civile, Ordinanza 15.09.2020, n. 19115), nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l’impatto, il soggetto che si trova la carreggiata invasa, non può far altro che frenare, per cui “niente concorso di colpa”.
Per detto motivo viene, appunto, escluso il concorso di colpa per il soggetto “invaso”, in quanto la responsabilità del sinistro stradale è da imputarsi esclusivamente sul conducente che invade la corsia opposta.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, per attribuire ad uno dei conducenti la causa determinante ed esclusiva dell’incidente, occorre anche accertare che l’altro conducente abbia osservato pedissequamente le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza; quest’ultimo dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso.
La stessa Corte, in più occasioni, ha, inoltre, stabilito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l’accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con la condotta dell’altro conducente.
Nel caso di specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l’intera responsabilità del sinistro stradale con conseguente esclusione del concorso di colpa, anche se al momento dell’impatto il veicolo opposto procedeva a velocità sostenuta.
L’interessante ragionamento dei Giudici di legittimità sta nel fatto che il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo opposto non ha incidenza causale nell’incidente, poiché il guidatore – preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente – può unicamente compiere una manovra d’emergenza, frenare per tentare di evitare lo scontro.
La Suprema Corte, inoltre, ha riaffermato il principio secondo il quale in tema di responsabilità da incidenti derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del Giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un sinistro ed alla condotta delle persone alla guida dei veicoli coinvolti, si concretizza in un giudizio di fatto; questi rimane assolutamente insindacabile in sede di legittimità nell’ipotesi ove sia stato adeguatamente motivato e sia immune da vizi logici o errori giuridici e ciò pure per quanto concerne il punto se il guidatore di uno dei vicoli abbia fornito la prova liberatoria ex articolo 2054 c.c..
Avv. Luca Palmerini
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