NUOVO DPCM 24.10.2020

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Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, il nuovo D.P.C.M. 24.10.2020, ribadisce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come anche di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, risulti garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Restano salve le misure dettate dai protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché per il consumo di cibi e bevande.

I suddetti obblighi restano esclusi per:

a) soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) bambini di età inferiore ai sei anni;

c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Confermato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Strade o piazze nei centri urbani

Il nuovo decreto prevede che può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Forte raccomandazione di non spostarsi

Il decreto raccomanda a tutte le persone di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Soggetti che devono restare a casa

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre, maggiore di 37,5°, devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico.

Cartelli all’ingresso dei locali

Nei locali pubblici e aperti al pubblico ed in tutti gli esercizi commerciali, viene confermato l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Parchi, ville, giardini pubblici

L’ingresso è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Attività sportiva

Per l’attività sportiva viene ammessa all’aperto e presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

Per ogni altra attività motoria, al fine di contrastare il virus COVID-19, la distanza di sicurezza da osservare è di almeno un metro, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali

Sono sospese, ad eccezione di quelle con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida.

Sport di contatto

Viene sospeso, come anche l’attività sportiva dilettantistica di base, compresa l’attività svolta da scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Manifestazioni pubbliche

Lo svolgimento è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Feste

Sono vietate nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Abitazioni private

E’ fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Luoghi di culto e funzioni religiose

L’accesso avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

L’accesso è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Scuola

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

Attività dei servizi di ristorazione

Sono consentite dalle ore 5 fino alle 18 i servizi di ristorazione per bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. E’ consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Impianti nei comprensori sciistici

Restano chiusi, ma utilizzabili da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni.

Attività delle strutture ricettive

Il nuovo D.P.C.M. 24.10.2020 dispone che dette attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

Trasporto pubblico

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo di cui all’allegato 14, nonché delle Linee guida di cui all’allegato 15.

Vigenza

Le norme si applicano dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. Si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente coi rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Avv. Luca Palmerini

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